Calcio e legge
Lo svincolo nei dilettanti
di a cura di assocalciatori.it
1)
Svincolo del calciatore: periodo transitorio
n
Tutti i calciatori che, nel
corso dell'anno solare 2002,
compiono o abbiano già compiuto
anagraficamente il
29°
anno di età (e quindi appartengono alle
classi 1973 ed antecedenti),
possono chiedere ai Comitati ed alle
Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del
tesseramento. Analoga facoltà sarà
consentita nel corso dell'anno solare
2003
a tutti i calciatori
che avranno anagraficamente compiuto il
27°
anno di età (classi 1976 ed antecedenti).
2) Svincolo del calciatore: norma
definitiva
n A
partire dal 1° luglio del 2004,
tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione
sportiva (30 giugno) avranno
anagraficamente compiuto il 25°
anno di età, potranno chiedere
ai
Comitati ed alle Divisioni di appartenenza
lo svincolo per decadenza del tesseramento.
3) Come richiedere lo svincolo
n
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore e
devono pervenire, a
pena di decadenza, nel periodo compreso
tra il 15 giugno
ed il
15 luglio
di ciascun anno.
n
Le richieste devono essere redatte in duplice copia ed inviate per mezzo di
una lettera
raccomandata A.R.
o di
un telegramma
ai seguenti destinatari:
a) al Comitato o alla Divisione
competente;
b) alla società di appartenenza.
4) A chi inviare la richiesta
n I
calciatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti
(Serie D)
devono inviare la richiesta di svincolo al
Comitato Interregionale.
n I
calciatori tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali di Serie
A, A2 e B di Calcio
a Cinque devono inviare la richiesta di
svincolo alla Divisione Calcio a Cinque.
n
Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di
Serie A, A2 e B
devono inviare la richiesta di svincolo
alla Divisione Calcio Femminile.
n
Tutti gli altri calciatori/calciatrici devono inviare la richiesta di svincolo
ai rispettivi Comitati
Regionali.
5) Impugnazione del provvedimento
n
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti
direttamente
interessate potranno proporre reclamo
innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine
di decadenza di
7
giorni dalla pubblicazione del
provvedimento su Comunicato Ufficiale.