Calcio e legge
Lo svincolo nei dilettanti
di a cura di assocalciatori.it

1) Svincolo del calciatore: periodo transitorio
n Tutti i calciatori che, nel corso dell'anno solare 2002, compiono o abbiano già compiuto
anagraficamente il 29° anno di età (e quindi appartengono alle classi 1973 ed antecedenti),
possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del
tesseramento. Analoga facoltà sarà consentita nel corso dell'anno solare 2003 a tutti i calciatori
che avranno anagraficamente compiuto il 27° anno di età (classi 1976 ed antecedenti).
2) Svincolo del calciatore: norma definitiva
n A partire dal 1° luglio del 2004, tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione
sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai
Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
3) Come richiedere lo svincolo
n Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore e devono pervenire, a
pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno.
n Le richieste devono essere redatte in duplice copia ed inviate per mezzo di una lettera
raccomandata A.R. o di un telegramma ai seguenti destinatari:
a) al Comitato o alla Divisione competente;
b) alla società di appartenenza.
4) A chi inviare la richiesta
n I calciatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D)
devono inviare la richiesta di svincolo al Comitato Interregionale.
n I calciatori tesserati con società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, A2 e B di Calcio
a Cinque devono inviare la richiesta di svincolo alla Divisione Calcio a Cinque.
n Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A, A2 e B
devono inviare la richiesta di svincolo alla Divisione Calcio Femminile.
n Tutti gli altri calciatori/calciatrici devono inviare la richiesta di svincolo ai rispettivi Comitati
Regionali.
5) Impugnazione del provvedimento
n Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente
interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine
di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento su Comunicato Ufficiale.

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