OTTAVI DI FINALE

 

Girone E: Tavolara (Sardegna) – Cecchina (Lazio)

 

Tavolara: Puddu, Rassu, Modde, Rubino, Camporese (77’ Congiu), Usai, Mascia (63’ Lucchesini), Sanda, Casu, Pittalis, Siazzu. All.: Bagatti.
Cecchina: Caucci, Demce (77’ Marinelli), Sparaco, Capparella, Lucci, Aloni, Ricci, Gabbi (72’ Marchetti), Speroniero (61’ Maggi), Vallo, Ferri. All.: Coppola.
Arbitro: Belloni di Milano.
Rete: 17' Rassu

ESCLUSIONE TAVOLARA

    Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Settembrino Nebbioso, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 10 marzo 2005, ha adottato i seguenti provvedimenti:
 GARA TAVOLARA CALCIO – CECCHINA AL.PA. DEL 9 MARZO 2005
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società CECCHINA AL.PA. e con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore PITTALIS Giovanni (TAVOLARA CALCIO), il quale era da ritenersi squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione II^ infrazione irrogatagli con C.U. 32 del 24 febbraio 2005 dal C.R. SARDEGNA;
rilevato che il calciatore PITTALIS Giovanni risulta in effetti squalificato per una gara effettiva con il suddetto C.U. N. 32 del 24 febbraio 2005 del C.R. SARDEGNA per recidività in ammonizione (ii^ infrazione);
visto l’art. 12 del regolamento della Coppa Italia Dilettanti relativo alla stagione sportiva 2004/2005 di cui al C.U. N. 3 del 1 luglio 2004 che prevede “Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 17, commi 3 e 6, del C.G.S.”;
rilevato che nella fase precedente (Coppa Italia Regionale) il citato giocatore risulta squalificato per una gara effettiva e che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all’art. 12 del C.G.S. e dell’art. 11 del citato regolamento
 
P.Q.M.
Delibera:
 
  1. Di accogliere il reclamo.
  2. Di irrogare alla Società TAVOLARA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
  3. Di escludere la Società TAVOLARA CALCIO dal proseguo della manifestazione.
  4. Di restituire la tassa reclamo.