Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Settembrino Nebbioso,
assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della
riunione del 10 marzo 2005, ha adottato i seguenti provvedimenti:GARA
TAVOLARA CALCIO – CECCHINA AL.PA. DEL 9 MARZO 2005
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio
dalla Società CECCHINA AL.PA. e con il quale si deduce l’irregolare
posizione del calciatore PITTALIS Giovanni (TAVOLARA CALCIO), il quale
era da ritenersi squalificato per una gara effettiva per recidività in
ammonizione II^ infrazione irrogatagli con C.U. 32 del 24 febbraio 2005
dal C.R. SARDEGNA;
rilevato che il calciatore PITTALIS Giovanni risulta in effetti
squalificato per una gara effettiva con il suddetto C.U. N. 32 del 24
febbraio 2005 del C.R. SARDEGNA per recidività in ammonizione (ii^
infrazione);
visto l’art. 12 del regolamento della Coppa Italia Dilettanti relativo
alla stagione sportiva 2004/2005 di cui al C.U. N. 3 del 1 luglio 2004
che prevede “Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di
squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella
nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art.
17, commi 3 e 6, del C.G.S.”;
rilevato che nella fase precedente (Coppa Italia Regionale) il citato
giocatore risulta squalificato per una gara effettiva e che a tale
condotta corrisponde la sanzione di cui all’art. 12 del C.G.S. e
dell’art. 11 del citato regolamento
P.Q.M.
Delibera:
Di accogliere il
reclamo.
Di irrogare alla
Società TAVOLARA CALCIO la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 – 3.
Di escludere la
Società TAVOLARA CALCIO dal proseguo della manifestazione.